Reclami e ricorsi
L'AAQ, il sistema di accreditamento svizzero e l'ordinamento giuridico svizzero prevedono procedure di reclamo e di ricorso in conformità con lo standard 2.7 delle European Standards and Guidelines (ESG). La base legale per le procedure di reclamo e di ricorso in Svizzera è la Legge federale sulla procedura amministrativa (PA).
Reclami
I reclami circa l'operato dell'AAQ possono essere presentati in modo informale e in qualsiasi momento alla Commissione di riesame dell'AAQ, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 della LPSU. Le procedure della Commissione di riesame sono descritte nel Regolamento della Commissione di riesame.
Ricorsi
Le procedure di ricorso variano a seconda della procedura di accreditamento e dell'istanza decisionale:
- Accreditamento ai sensi della LPSU, LPSU e LPMed, LPSU e LPSan.
Le scuole universitarie possono presentare ricorso contro le decisioni del Consiglio svizzero di accreditamento presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica della decisione (art. 65 par. 1 LPSU).
- Accreditamento ai sensi della LPMed (perfezionamento) e della LPPsi (perfezionamento)
Le organizzazioni responsabili possono presentare ricorso contro le decisioni del Dipartimento Federale degli Affari Interni presso il Tribunale Amministrativo Federale entro 30 giorni dalla notifica della decisione.
- Accreditamento di sistema in conformità alla legislazione tedesca (Musterverordnung)
Le scuole universitarie possono presentare ricorso contro le decisioni della Fondazione del Consiglio di Accreditamento (Germania) presso il Tribunale Amministrativo entro 30 giorni.
- Audit di qualità in conformità alla legislazione austriaca (HS-QSG)
Le scuole universitarie possono presentare obiezioni alla Commissione AAQ entro 30 giorni dalla decisione della Commissione AAQ. Tali obiezioni vengono valutate dalla commissione di revisione.